Art. 51 ter
(Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilitą familiari e impegni lavorativi)
1.
Per le finalitą di cui all'articolo 51 bis, comma 1, lettera b), la Regione attiva, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori con la finalitą di:
a) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;
b)
favorire la veicolazione di informazioni in merito a:
1) fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;
2) normativa e contrattualistica inerente il lavoro domestico;
3) accesso ai servizi del territorio e disponibilitą di eventuali incentivi o benefici nazionali o regionali in materia;
c) promuovere la qualitą del lavoro domestico, anche attraverso percorsi formativi e di acquisizione di competenze professionali.
2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di paritą regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020