Art. 35 bis
(Sostegno e promozione di iniziative ed eventi)
1.
La Regione sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi organizzati da soggetti, pubblici e privati, finalizzati:
a) a diffondere la conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del mercato del lavoro;
b) a fornire alle persone le informazioni necessarie per operare scelte consapevoli in tema di percorsi di istruzione e formazione;
c) a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. Con regolamento regionale sono definiti tipologie di beneficiari, criteri e modalitą di concessione e rendicontazione dei benefici di cui al comma 1.
3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro promuove direttamente iniziative ed eventi volti a perseguire le finalitą di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 17/2020