Art. 19
(Rete regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità)
3. Al fine di rafforzare le funzioni dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienza e buone prassi, è istituita la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di parità.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
4 Comma 1 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
5 Comma 2 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
6 Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2020