Legge regionale 18 luglio 2005 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

Art. 3

(Interventi in materia di tutela della salute e protezione sociale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>> un finanziamento straordinario di 250.000 euro per gli interventi di sistemazione e manutenzione delle aree a verde del comprensorio di S. Giovanni.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>> presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale apposita istanza, corredata di una relazione tecnico-illustrativa e di un preventivo sommario di spesa. La concessione in via definitiva del finanziamento è effettuata ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4459 (2.1.237.3.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'A.S.S. n. 1 'Triestina' per gli interventi di sistemazione e manutenzione delle aree a verde del comprensorio di S. Giovanni>> e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2005.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un contributo straordinario per la redazione di un progetto preliminare per la costruzione del nuovo edificio destinato a punto di primo soccorso, sede infermeria di comunità e delle associazioni socio - sanitarie e foresteria per gli operatori del pronto soccorso, finalizzato alla successiva concessione di un finanziamento straordinario per la realizzazione dell'intervento medesimo.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4403 (2.1.232.3.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Lignano Sabbiadoro per la redazione di un progetto preliminare di un nuovo edificio destinato a punto di primo soccorso, sede infermeria di comunità e delle associazioni socio-sanitarie e foresteria per gli operatori del pronto soccorso>> e con lo stanziamento di 60.000 euro per l'anno 2005.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Rete regionale <<Città Sane>> OMS del Friuli Venezia Giulia un contributo per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere, attraverso processi partecipati e condivisi, la salute dei cittadini e lo sviluppo del territorio, anche in collegamento con le Reti nazionali <<Città Sane>> OMS della Repubblica di Slovenia e della Repubblica federale d'Austria.

8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005 - 2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4515 (1.1.159.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione <<Contributo alla Rete regionale 'Città Sane' OMS del Friuli Venezia Giulia per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere la salute dei cittadini e lo sviluppo del territorio anche in collegamento con le Reti nazionali 'Città Sane' OMS di Austria e Slovenia>> e con lo stanziamento di 60.000 euro per l'anno 2005.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un finanziamento straordinario di 50.000 euro per gli interventi di sterilizzazione delle colonie feline, di cui all'articolo 7, comma 5 ter, della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 (Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina), quale risorsa aggiuntiva <<una tantum>> ai proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della medesima legge.

10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnico-illustrativa e di un preventivo di spesa.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.234 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4556 (1.1.152.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 240 - Sanità pubblica veterinaria - con la denominazione <<Finanziamento straordinario ai Comuni per gli interventi di sterilizzazione delle colonie feline>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2005.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi per il Friuli Venezia Giulia (AIRRI) di Trieste un finanziamento straordinario di 80.000 euro da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 2004.

13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 12, corredata del bilancio al 31 dicembre 2004, regolarmente approvato, è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005 - 2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4801 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e servizi sociali - con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi per il Friuli Venezia Giulia (AIRRI) di Trieste per il ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 2004>> e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2005.

15. Al comma 101 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), dopo le parole <<per consentire>> sono inserite le parole <<l'acquisto,>>.

16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 101 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 15, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4837 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione dopo le parole <<assunzione del mutuo per>> sono aggiunte le parole <<l'acquisto,>>.

17. Al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole <<per due esercizi finanziari>> sono soppresse.

(1)(2)

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 13/2002, come modificato dal comma 17, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4924 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

19. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.

Note:

Comma 17 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005

Il comma 17 rivive ad opera del art. 21, comma 15, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. i) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate all'art. 13, comma 11, L.R. 13/2002, come stabilito dall'art. 21, comma 18, L.R. 19/2006.