Legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 5
 (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21/1999, come sostituita dal comma 1, ha effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 21/1999.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto psico-pedagogico <<Villa S. Maria della Pace>> di Medea una sovvenzione straordinaria di 50.000 euro per l'anno 2005 da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
4. La domanda per la concessione della sovvenzione straordinaria di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5494 (1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio n. 197 - Istruzione e orientamento - con la denominazione <<Sovvenzione straordinaria all'Istituto psico-pedagogico 'Villa S. Maria della Pace' di Medea per il perseguimento delle finalità istituzionali>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2005.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 17 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 8.1.340.2.522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5004 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente <<Contributi pluriennali costanti al Comune di Arba a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione del secondo lotto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile avente funzioni di convitto denominato 'Di Giulian' destinato a ospitare gli allievi frequentanti i corsi presso il Centro di Formazione Professionale di Arba>>.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione sono aggiunte in fine le parole <<nonché per le spese di progettazione dei relativi interventi>>.
10. Il contributo di cui ai commi 52 e 53 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2005 è destinato al perseguimento delle finalità di cui al comma 51 della medesima legge nonché per l'attività ordinaria promossa dall'Istituto beneficiario.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione sono aggiunte in fine le parole <<nonché per l'attività ordinaria promossa dall'Istituto>>.
14. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali) è abrogato.
15. Le spese conseguenti all'applicazione della disposizione di cui al comma 14 fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5397 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Per quanto disposto dal comma 16 sono fatte salve le domande presentate nell'anno in corso antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5441 (2.1.232.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - con la denominazione <<Finanziamento ai Comuni capoluogo di provincia o di riferimento comprensoriale per interventi di miglioramento funzionale della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2005.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Le disposizioni indicate all'articolo 35, comma 1, lettere g) e h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), trovano applicazione fino alla data di approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge, del Piano regionale integrato per l'immigrazione.
23. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 22 continuano a fare carico all'unità previsionale di base 8.5.300.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4949 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Comma 24 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2 Comma 25 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
3 Comma 26 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
4 Integrata la disciplina del comma 19 da art. 6, comma 80, L. R. 1/2007
5 Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
6 Comma 16 sostituito da art. 5, comma 13, L. R. 22/2007
7 Comma 16 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
8 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 6, comma 20, L. R. 9/2008
9 Parole aggiunte al comma 16 da art. 6, comma 18, L. R. 9/2008
10 Comma 8 abrogato da art. 7, comma 38, L. R. 12/2009
11 Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera u), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12 Comma 13 abrogato da art. 38, comma 1, lettera u), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.