Legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli Enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2004 è accertato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), in complessivi 394.540.644,19 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 2, comma 2, della legge regionale 1/2004, il conguaglio positivo, comprensivo della quota di 2 milioni di euro, relativa alla somma anticipata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è determinato in 11.021.217,19 euro, ed è destinato alle finalità previste dai commi 2, 3, 4, 6, 8, 13, 15 e 17.
2. Alle Province è attribuita un'assegnazione di 1.300.000 euro, erogata per il 50 per cento in misura proporzionale alla media delle somme accertate negli anni 1998 - 2001 quale imponibile IRPeF, nel territorio di ciascun Comune di ciascuna Provincia, e per il restante 50 per cento suddivisa per un terzo in base all'estensione territoriale e per due terzi in base alla popolazione.
3. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione di 3.250.000 euro, erogata in misura proporzionale alla media delle somme accertate negli anni 1998 - 2001 quale imponibile IRPeF, nel territorio di ciascun Comune.
5. I criteri per l'assegnazione, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare, saranno individuati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Assemblea delle Autonomie locali.
6. Alle comunità montane è attribuita un'assegnazione di 200.000 euro, erogata per metà in base all'estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.
7. Le assegnazioni previste dai commi 2, 3, 4 e 6, sono erogate in unica soluzione e non sono soggette a rendicontazione.
9. I progetti e gli studi di fattibilità, presentati da comuni in forma associata, devono prevedere altresì l'adesione di un numero di comuni tale da raggiungere almeno la popolazione di 6.000 abitanti per i comuni totalmente montani e di 20.000 abitanti per tutti gli altri; la Regione potrà erogare, anche attraverso la propria concessionaria informatica, l'attività di consulenza per l'attuazione dei progetti.
10. I progetti e gli studi di fattibilità, con l'indicazione dei relativi costi unitamente a copia della convenzione con cui sono definite le modalità della gestione associata, devono pervenire alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura del comune designato come capofila, o del presidente dell'associazione di enti locali; l'assegnazione, che potrà essere anche parziale, sarà disposta a favore dei progetti e degli studi di fattibilità individuati con deliberazione della Giunta regionale; l'assegnazione non è cumulabile con altri finanziamenti erogati al medesimo titolo da altri soggetti pubblici.
12. Per le finalità previste dai commi 2, 3, 4, 6 e 8 è destinata la spesa di 10.351.217,19 euro per l'anno 2005 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1, comma 2 - tabella A1 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 1581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2005, sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1, comma 2 - tabella A1 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, la cui denominazione è rettificata in <<Interventi di parte corrente a favore del sistema delle Autonomie Locali>>, con riferimento al capitolo 1590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire la sicurezza del territorio, è autorizzata ad attribuire assegnazioni, nella misura massima del 30 per cento della disponibilità finanziaria prevista dallo stanziamento, ai comuni nei cui territori si verifichi una forte corrente immigratoria, originata da forti concentrazioni industriali e/o di imprese agricole e da una elevata presenza di lavoratori temporanei; i criteri e le modalità per l'erogazione delle assegnazioni sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, previo passaggio nella Commissione consiliare competente per il parere.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005, sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1, comma 2 - tabella A1 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), Delegazione del Friuli Venezia Giulia, un contributo straordinario di 10.000 euro per il sostegno dell'attività istituzionale.
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1682 (1.1.158.2.12.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Contributo straordinario a favore dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Delegazione del Friuli Venezia Giulia a sostegno dell'attività istituzionale>> e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2005.
21. Per le finalità previste dal comma 54 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), nonché per il finanziamento di studi e ricerche nel settore della cartografia storica del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata l'ulteriore spesa di 40.000 euro per l'anno 2005.
22. La spesa di cui al comma 21 fa carico all'autorizzazione di spesa disposta con il comma 26, tabella B, sull'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. All'articolo 1 (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali), comma 1, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 13, della legge regionale 20/2002, dopo le parole <<in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione>>, sono aggiunte le parole <<ovvero presso l'UPI, l'ANCI o l'UNCEM del Friuli Venezia Giulia>>.
25. Al comma 56 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2005 dopo le parole <<Giunta regionale>> sono inserite le parole <<anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)>>.
26. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 4, comma 49, L. R. 2/2006
2 Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 56, L. R. 1/2007
3 Comma 17 abrogato da art. 11, comma 42, lettera a), L. R. 27/2012
4 Comma 18 abrogato da art. 11, comma 42, lettera a), L. R. 27/2012