Art. 8
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dal comma 2 dell'articolo 1 - tabella A1 e dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 3 - tabella A2 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.