Art. 14
(Accesso all'informazione ambientale)
1. È garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorità pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della
direttiva 2003/4/CE, ovvero detenuta per conto di esse.
2. Il diritto di accesso all'informazione ambientale è esercitato nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalità stabilite dagli articoli 58 e seguenti della
legge regionale 7/2000.