Legge regionale 06 maggio 2005, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004).
CAPO I
Art. 2
 (Finalità)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo danno attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 2001/42/CE con riferimento alle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalla medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009
CAPO II
 Attuazione della direttiva 2003/4/CE
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009
Art. 13
 (Informazione ambientale)
1. Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/4/CE, l'informazione ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente:
a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
c) atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attività, che incide o può incidere sugli elementi dell'ambiente e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere gli elementi dell'ambiente;
d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
e) le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);
f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).
2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.