Art. 3
(Finalitą e ambito di applicazione)
1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli indirizzi generali concernenti le modalitą procedurali e metodologiche per l'attuazione dei processi di valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 13/2009
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 177, comma 1, L. R. 26/2012