Legge regionale 29 aprile 2005 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

Art. 8

(Disposizioni in materia di contributi)

(1)(3)(4)(11)(13)

1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfetario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 1, che codifica i prati stabili naturali di pianura, con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2.

(5)(8)(12)

3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superfice previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri.

(9)(17)

3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

(2)(10)(14)(16)

4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione; per l'anno 2008 la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.

(6)

5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.

6.

( ABROGATO )

(15)

7.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/2008

Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 26, L. R. 12/2009

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 9, L. R. 27/2014

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/2015

Parole soppresse al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 4 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 7 abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 24, lettera a), L. R. 16/2016

Comma 3 sostituito da art. 1, comma 24, lettera b), L. R. 16/2016

10  Comma 3 bis sostituito da art. 1, comma 24, lettera c), L. R. 16/2016

11  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 25, L. R. 16/2016

12  Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 7, L. R. 24/2016

13  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 8, L. R. 24/2016

14  Parole sostituite al comma 3 bis da art. 31, comma 1, L. R. 29/2017

15  Comma 6 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 29/2017

16  Parole sostituite al comma 3 bis da art. 10, comma 1, L. R. 12/2018

17  Comma 3 interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 6/2021