Legge regionale 29 aprile 2005 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.
Art. 6 bis
(Aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali) (1)
1. L'inventario può essere aggiornato in ogni tempo in conformità alle disposizioni dell'articolo 3:
a) d'ufficio, anche in esito alle attività di monitoraggio di habitat e specie di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);
b) su domanda del proprietario o del conduttore, corredata della relazione tecnica o di idonea documentazione, indirizzata alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali.
(3)
1 bis.
( ABROGATO )
(2)(4)
2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l'eventuale aggiornamento dell'inventario.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'aggiornamento straordinario dell'inventario.
Note:1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 20/2007
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 7/2008
3 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 12, lettera h), L. R. 14/2012
4 Comma 1 bis abrogato da art. 3, comma 12, lettera i), L. R. 14/2012