Legge regionale 29 aprile 2005 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

Art. 6 bis

(Aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali)

(1)

1. L'inventario può essere aggiornato in ogni tempo in conformità alle disposizioni dell'articolo 3:

a) d'ufficio, anche in esito alle attività di monitoraggio di habitat e specie di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);

b) su domanda del proprietario o del conduttore, corredata della relazione tecnica o di idonea documentazione, indirizzata alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali.

(3)

1 bis.

( ABROGATO )

(2)(4)

2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l'eventuale aggiornamento dell'inventario.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'aggiornamento straordinario dell'inventario.

Note:

Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 20/2007

Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 7/2008

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 12, lettera h), L. R. 14/2012

Comma 1 bis abrogato da art. 3, comma 12, lettera i), L. R. 14/2012