Legge regionale 29 aprile 2005 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

Art. 11

(Sanzioni e vigilanza)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.

(1)

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.

(2)

2 bis. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si verifichino all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o interessino habitat definiti prioritari dalla direttiva 92/43/CEE inclusi nell'inventario.

(3)

3. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall'articolo 4 è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

4. Il Sindaco territorialmente competente, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.

5. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 4 è eseguita d'ufficio dal Comune territorialmente competente e le spese relative sono a carico del trasgressore e vengono riscosse nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

(4)

7. Principalmente al personale del Corpo forestale regionale e dei corpi di vigilanza ambientale delle Province sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge.

8. L'Amministrazione regionale con proprio regolamento determina le eventuali sanzioni per le violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 3; con il medesimo regolamento individua altresì i soggetti che possano sostituirsi al conduttore del fondo per le attività di cui al medesimo articolo 4, comma 3.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 224, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 2 sostituito da art. 224, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 2 bis aggiunto da art. 224, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Comma 6 sostituito da art. 224, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012