Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.
Art. 9
 (Attività di sperimentazione, ricerca e promozionali)
1. Allo scopo di consentire, da parte di enti pubblici e privati, la realizzazione di interventi di rinverdimento mediante l'utilizzo di seme di prato stabile naturale, l'Amministrazione regionale, anche mediante l'ERSA, in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, provvede all'approvvigionamento, alla raccolta e alla preparazione di semi di prato stabile naturale.
2. L'ERSA provvede a coltivare prati stabili naturali ritenuti idonei dai quali prelevare il seme o il fieno maturo ricco in seme, anche in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e l'affitto dei terreni a prato stabile naturale e quelle per l'acquisto del fiorume da raccoglitori privati.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati e alle Università per la realizzazione di sperimentazioni di tecniche che prevedono l'impiego di seme di prato stabile naturale.