Art. 8
(Disposizioni in materia di contributi)
1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfetario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 1, che codifica i prati stabili naturali di pianura, con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superfice previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri.
3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.
4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione; per l'anno 2008 la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.
5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/2008
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 26, L. R. 12/2009
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 9, L. R. 27/2014
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/2015
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Comma 7 abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 24, lettera a), L. R. 16/2016
9 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 24, lettera b), L. R. 16/2016
10 Comma 3 bis sostituito da art. 1, comma 24, lettera c), L. R. 16/2016
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 25, L. R. 16/2016
12 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 7, L. R. 24/2016
13 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 8, L. R. 24/2016
14 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 31, comma 1, L. R. 29/2017
15 Comma 6 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 29/2017
16 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 10, comma 1, L. R. 12/2018
17 Comma 3 interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 6/2021