Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.
Art. 5
2. Il richiedente a corredo della domanda presenta il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili interessati dall'intervento e dei terreni interessati dagli eventuali interventi compensativi.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione dispone l'obbligo di realizzare interventi compensativi a cura del richiedente, secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'allegato C.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), possono essere, altresì, utilizzati per gli interventi compensativii terreni ricompresi nell'inventario dei prati stabili che hanno perso i requisiti per cause naturali e non dipendenti da violazioni di norme. Tali cause sono accertate ai sensi dell'articolo 6 bis.
5. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla stipulazione di idonea fideiussione.
6. La struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione accerta la corrispondenza degli interventi compensativi con il progetto di compensazione approvato.
7. Il proponente gli interventi di cui al comma 1, qualora assoggettati a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), trasmette la domanda e la documentazione di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.
7 bis. Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attività autorizzata ai sensi dei commi 1.1 bis e 1.1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), qualora il materiale del fondo stradale si depositi accidentalmente sul prato stabile nel corso della suddetta attività, il soggetto organizzatore è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi qualora prescritto dal soggetto che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera e), L. R. 14/2012
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2019
3 Comma 7 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2019
4 Comma 7 quater aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 8/2022
5 Comma 7 quinquies aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 8/2022