Art. 4
(Misure di conservazione)
1.
Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, non sono ammesse:
a) riduzione di superficie;
b) operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
c) attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
d) piantagione di specie arboree o arbustive;
e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.
2.
Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 sono ammesse:
a) la concimazione purché sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge;
b) l'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 20/2007
2 Comma 4 ter aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2008
3 Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera d), L. R. 14/2012