Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.
Art. 3
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di prati stabili, entro quindici giorni dall'approvazione, le modificazioni degli strumenti urbanistici comunali riguardanti le formazioni erbacee di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera c), L. R. 14/2012