Art. 3
1.
La presente legge si applica alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all'Allegato B, e che:
a) hanno una giacitura di pendenza media non superiore al 10 per cento;
b) ricadono in siti Natura 2000 ovvero, qualora siano esterne a tali siti, ricadono nelle zone E ed F dei Piani regolatori generali comunali o dei Piani operativi comunali gią esecutivi alla data di entrata in vigore della
legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 21/2007), o comunque in zone di tutela ambientale-paesaggistica previste da tali Piani.
2.
La presente legge non si applica alle formazioni erbacee di cui al comma 1 che:
a) presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1 e derivano da coltivazione effettuata successivamente all'1 gennaio 1992, data di entrata in vigore della riforma concernente la Politica Agricola Comune (PAC);
b) derivano da ritiro dei seminativi dalla produzione in attuazione di disposizioni comunitarie;
c) ricadono in zone interessate da opere idrauliche di cui al
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e in aree ove sono posizionate le opere necessarie per la vigilanza, il controllo, la riparazione e il monitoraggio delle medesime.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di prati stabili, entro quindici giorni dall'approvazione, le modificazioni degli strumenti urbanistici comunali riguardanti le formazioni erbacee di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera c), L. R. 14/2012