Art. 2
(Definizione di prati stabili naturali)
1.
Ai fini della presente legge per prati stabili naturali si intendono le formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell'Allegato A alla presente legge, nonché le formazioni erbacee di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, descritte ai codici seguenti:
a) codici del gruppo 6;
b) codici del gruppo 7;
c) codice 5130 formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
2.
Nell'ambito dei prati stabili naturali sono comprese:
a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione;
b) le formazioni erbacee che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate nell'Allegato A, punti A) e C), alla presente legge;
c)
( ABROGATA )
d) le formazioni prative che derivano da interventi compensativi e riduzioni in pristino.
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'adeguamento dell'inventario ai sensi del comma 13 del medesimo art. 3 L.R. 14/2012.
2 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'adeguamento dell'inventario ai sensi del comma 13 del medesimo art. 3 L.R. 14/2012.
3 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 12, lettera a), L. R. 14/2012
4 Con DGR 2162/2012 è stato approvato l'aggiornamento dell'inventario di cui all'art. 13, c. 13, L.R. 14/2012.