Art. 10
(Adempimenti attuativi)
2.
La Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, può:
a) modificare l'elenco delle tipologie indicate all'allegato A, nonché definire le superfici minime dei prati stabili naturali ai fini dell'inserimento nell'inventario di cui all'articolo 6;
b) ridelimitare i territori interessati all'interno dei Comuni elencati nell'allegato B;
c) apportare modifiche all'allegato C.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 12, lettera j), L. R. 14/2012
2 Comma 1 abrogato da art. 63, comma 1, lettera e), L. R. 29/2017