Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, l'Amministrazione regionale promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura secondo le modalità previste dalla presente legge.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 223, comma 1, L. R. 26/2012