Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 6 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 20/2007
2 Gli Allegati A, B e C sostituiti da DGR 691/2015 (B.U.R. 6/5/2015, n. 18).
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
4 Allegato C sostituito dalla Delibera Giunta 1923/2020 , (B.U.R. 30/12/2020, n. 53).
Art. 2
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'adeguamento dell'inventario ai sensi del comma 13 del medesimo art. 3 L.R. 14/2012.
2 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'adeguamento dell'inventario ai sensi del comma 13 del medesimo art. 3 L.R. 14/2012.
3 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 12, lettera a), L. R. 14/2012
4 Con DGR 2162/2012 è stato approvato l'aggiornamento dell'inventario di cui all'art. 13, c. 13, L.R. 14/2012.
Art. 3
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di prati stabili, entro quindici giorni dall'approvazione, le modificazioni degli strumenti urbanistici comunali riguardanti le formazioni erbacee di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera c), L. R. 14/2012
Art. 5
2. Il richiedente a corredo della domanda presenta il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili interessati dall'intervento e dei terreni interessati dagli eventuali interventi compensativi.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione dispone l'obbligo di realizzare interventi compensativi a cura del richiedente, secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'allegato C.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), possono essere, altresì, utilizzati per gli interventi compensativii terreni ricompresi nell'inventario dei prati stabili che hanno perso i requisiti per cause naturali e non dipendenti da violazioni di norme. Tali cause sono accertate ai sensi dell'articolo 6 bis.
5. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla stipulazione di idonea fideiussione.
6. La struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione accerta la corrispondenza degli interventi compensativi con il progetto di compensazione approvato.
7. Il proponente gli interventi di cui al comma 1, qualora assoggettati a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), trasmette la domanda e la documentazione di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.
7 bis. Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attività autorizzata ai sensi dei commi 1.1 bis e 1.1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), qualora il materiale del fondo stradale si depositi accidentalmente sul prato stabile nel corso della suddetta attività, il soggetto organizzatore è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi qualora prescritto dal soggetto che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera e), L. R. 14/2012
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2019
3 Comma 7 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2019
4 Comma 7 quater aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 8/2022
5 Comma 7 quinquies aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 6
 (Inventario dei prati stabili naturali)
2. I Comuni, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche, le comunioni familiari e montane e istituti assimilabili, nonché i privati cittadini possono proporre l'inserimento di terreni a prato stabile naturale nell'inventario di cui al comma 1, mediante domanda predisposta in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. La Giunta regionale adotta il progetto di inventario con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di inventario sono trasmesse al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro i successivi trenta giorni dal giorno di scadenza della consultazione, individuato nella sopra citata deliberazione della Giunta.
4. Il Servizio competente si esprime sulle osservazioni di cui al comma 3 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare all'inventario adottato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle osservazioni, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'inventario.
5. L'inventario è aggiornato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, con frequenza triennale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 12, lettera f), L. R. 14/2012
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 12, lettera g), L. R. 14/2012
Art. 8
1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.
5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/2008
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 26, L. R. 12/2009
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 9, L. R. 27/2014
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/2015
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Comma 7 abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 24, lettera a), L. R. 16/2016
9 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 24, lettera b), L. R. 16/2016
10 Comma 3 bis sostituito da art. 1, comma 24, lettera c), L. R. 16/2016
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 25, L. R. 16/2016
12 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 7, L. R. 24/2016
13 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 8, L. R. 24/2016
14 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 31, comma 1, L. R. 29/2017
15 Comma 6 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 29/2017
16 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 10, comma 1, L. R. 12/2018
17 Comma 3 interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 9
 (Attività di sperimentazione, ricerca e promozionali)
1. Allo scopo di consentire, da parte di enti pubblici e privati, la realizzazione di interventi di rinverdimento mediante l'utilizzo di seme di prato stabile naturale, l'Amministrazione regionale, anche mediante l'ERSA, in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, provvede all'approvvigionamento, alla raccolta e alla preparazione di semi di prato stabile naturale.
2. L'ERSA provvede a coltivare prati stabili naturali ritenuti idonei dai quali prelevare il seme o il fieno maturo ricco in seme, anche in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e l'affitto dei terreni a prato stabile naturale e quelle per l'acquisto del fiorume da raccoglitori privati.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati e alle Università per la realizzazione di sperimentazioni di tecniche che prevedono l'impiego di seme di prato stabile naturale.
Art. 11
 (Sanzioni e vigilanza)
3. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall'articolo 4 è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
4. Il Sindaco territorialmente competente, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.
5. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 4 è eseguita d'ufficio dal Comune territorialmente competente e le spese relative sono a carico del trasgressore e vengono riscosse nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
7. Principalmente al personale del Corpo forestale regionale e dei corpi di vigilanza ambientale delle Province sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge.
8. L'Amministrazione regionale con proprio regolamento determina le eventuali sanzioni per le violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 3; con il medesimo regolamento individua altresì i soggetti che possano sostituirsi al conduttore del fondo per le attività di cui al medesimo articolo 4, comma 3.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 224, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 2 sostituito da art. 224, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 224, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4 Comma 6 sostituito da art. 224, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 63, comma 1, lettera e), L. R. 29/2017