Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.
Art. 8
1. In via di interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2002 n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002), per <<personale inquadrato nel ruolo unico regionale>> si intende il personale a qualsiasi titolo inserito nel ruolo medesimo.