Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.
Art. 19
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), č indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per i posti da individuarsi con il relativo bando, disciplinato dalle seguenti disposizioni:
b) i titoli valutabili di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), sono calcolati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; il titolo di cui alla lettera a), numero 3), č calcolato per le funzioni dirigenziali svolte entro il 5 dicembre 2003;
d) la Commissione giudicatrice č nominata con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 18/1996;
e) i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando; la Commissione giudicatrice dispone di un massimo di 100 punti, di cui 80 punti per la valutazione delle prove d'esame e 20 punti per la valutazione dei titoli;
f) la Giunta regionale approva le graduatorie di merito e dichiara i candidati vincitori del concorso; la graduatoria ha validitą di due anni dalla data di pubblicazione;
g) ogni altra disposizione per l'effettuazione del concorso di cui al presente comma č disciplinata dal bando di concorso emanato a cura del Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi.
2. Il disposto di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), trova applicazione anche con riferimento a graduatorie gią approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il disposto di cui all'articolo 16 trova applicazione anche con riferimento a graduatorie gią approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1, L. R. 19/2005