Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.
Art. 18
 (Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale)
1. Il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale si applica al personale di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), trasferito alle aziende per i servizi sanitari.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nell'azienda sanitaria di destinazione e tiene conto, in particolare per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, l'indennità di specificità medica e la retribuzione di posizione dei dirigenti medici, delle norme contenute nella parte seconda, titolo II, capo I, del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria 5 dicembre 1996, inerente al quadriennio normativo 1994-1997 e al biennio economico 1994-1995, nonché, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e la retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari non medici, delle norme contenute nella parte seconda, titolo II, capo I, del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza sanitaria-professionale-tecnica e amministrativa 5 dicembre 1996, inerente al quadriennio normativo 1994-1997 e al biennio economico 1994-1995, nonché dei successivi contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, e delle disposizioni indicate nei commi 3 e 4.
3. Ai fini dell'accertamento dei presupposti connessi al trattamento e agli istituti economici di cui al comma 2, l'anzianità di servizio maturata dal personale di cui al comma 1 nelle amministrazioni di provenienza si considera come acquisita nella azienda per i servizi sanitari di destinazione nei limiti in cui essa è riconducibile ad ambiti funzionali e organizzativi finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi prenatale e precoce, alla cura e riabilitazione delle persone handicappate.
4. Per le posizioni dirigenziali, indicate nella tabella di equiparazione allegata alla legge regionale 41/1996, ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione, dell'indennità di specificità medica e dell'indennità di esclusività previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del personale del Servizio sanitario nazionale si tiene conto, oltre che della anzianità di servizio di cui al comma 3, anche del tipo di incarico rivestito e delle funzioni effettivamente svolte nelle amministrazioni di provenienza, attinenti alle qualifiche VIII, I dirigenziale e II dirigenziale, risultanti dal fascicolo personale.