Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.
Art. 12
 (Disposizioni per il personale di supporto agli organi politici)
1. Al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988, degli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980, dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale) e dell'articolo 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, gią in servizio ai sensi delle succitate norme nel corso dell'VIII legislatura, compete, per il periodo di svolgimento dell'incarico attribuito in virtł delle norme medesime, il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20/2002, qualora superiore a quello in godimento.