Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.
Art. 11
 (Organizzazione del lavoro)
1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e in applicazione dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del medesimo decreto non si applicano al personale regionale la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non può essere predeterminata o predeterminabile. In tal senso, in attesa della definizione, in sede contrattuale, di una disciplina in materia, ai fini della individuazione del personale cui non si applicano le succitate disposizioni, continuano a trovare applicazione, anche con riferimento ai limiti orari, le disposizioni di cui all'articolo 79, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia); all'articolo 114, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 53/1981; all'articolo 14, settimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia); all'articolo 198, comma 10, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), e all'articolo 4, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge regionale 52/1980.