1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole <<di categoria>> sono inserite le parole <<fino alla>>;
b) alla lettera b) le parole <<due unità>> sono sostituite dalle parole <<tre unità>>; le parole <<tre unità>> sono sostituite dalle parole <<quattro unità>> e dopo le parole <<di categoria>> sono inserite le parole <<fino alla>>.