Art. 17
(Dotazioni organiche degli Enti locali)
1. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità e crescita, definiti dalla Regione; restano confermate le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, limitatamente alle esigenze correlate alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale, ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 contenente disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado.