Legge regionale 08 aprile 2005 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.

Art. 6

(Finanziamenti regionali)

(4)

1. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui all'articolo 2. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti specifici dei soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti, i contenuti minimi delle convenzioni, la tipologia delle spese ammissibili, il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili, la durata e l'intensità del finanziamento.

(2)(3)

2. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 69, comma 1, L. R. 18/2005

Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.

Il regolamento di cui all'art. 6 è stato emanato con DPReg. 12/6/2017, n. 127/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 7, L. R. 31/2017