Legge regionale 08 aprile 2005 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.

Art. 4

(Gruppo di lavoro tecnico)

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1. Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative di cui alla presente legge.

2. Il Gruppo di lavoro, anche sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per il lavoro, svolge le seguenti funzioni:

a) offre supporto tecnico per l'elaborazione di criteri di accreditamento e di linee guida per l'attività dei Punti di Ascolto, prestando altresì assistenza nell'ambito dei rapporti con le altre strutture pubbliche che hanno competenza in materia;

b) esprime parere sulle richieste di accreditamento e sul mantenimento dei requisiti dei Punti di Ascolto;

c) esamina e valuta le richieste di attivazione e l'attività svolta dai Punti di Ascolto, anche ai fini dell'ammissione al finanziamento regionale di cui all'articolo 6;

d) promuove studi, programmi di formazione e campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche e alla tutela dell'integrità psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori.

3. Il Gruppo di lavoro è costituito da:

a) il direttore centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;

c) la Consigliera regionale di parità;

d) un rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nominato previa intesa con l'ente stesso;

e) un medico, uno psicologo esperto in materia di lavoro e un avvocato giuslavorista individuati dall'Amministrazione regionale nell'ambito dei nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali.

4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Gruppo di lavoro soggetti esterni, in particolare i rappresentanti dei Punti di Ascolto accreditati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

5. Ai componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 3, lettera e), è corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

6. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Gruppo di lavoro è assicurata dalla presenza del Presidente e di almeno tre suoi componenti.

7. Il Gruppo di lavoro rimane in carica per quattro anni, a decorrere dal decreto di nomina.Nelle more del completamento delle procedure di rinnovo dei componenti, il Gruppo di lavoro continua a svolgere le sue funzioni fino all’emanazione del decreto di nomina e comunque per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza.

(7)(8)

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 67, comma 1, L. R. 18/2005

Parole sostituite al comma 1 da art. 67, comma 1, L. R. 18/2005

Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, L. R. 18/2005

Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, L. R. 18/2005

Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 6/2016 con effetto dalla nomina del Gruppo di lavoro tecnico, come disposto da art. 10, c. 1, della medesima L.R.6/2016.

Il Gruppo di lavoro tecnico di cui al presente articolo è stato costituito con DPReg. 9/2/2017, n. 032/Pres. (B.U.R. 22/2/2017, n. 8).

Parole sostituite al comma 7 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

Parole aggiunte al comma 7 da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019