Art. 7
1. Con cadenza biennale, la Giunta regionale, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.
2.
Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:
a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
c) quale č stato il grado di attivitā e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 18/2005
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
3 L'Agenzia regionale del lavoro č soppressa a decorrere dall' 1 gennaio 2013. Da tale data le competenze e le funzioni giā in capo all'Agenzia sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 4, L.R. 16/2012.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 6/2016