Legge regionale 08 aprile 2005, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.
Art. 4
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative di cui alla presente legge.
4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Gruppo di lavoro soggetti esterni, in particolare i rappresentanti dei Punti di Ascolto accreditati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
5. Ai componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 3, lettera e), è corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
6. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Gruppo di lavoro è assicurata dalla presenza del Presidente e di almeno tre suoi componenti.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 67, comma 1, L. R. 18/2005
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 67, comma 1, L. R. 18/2005
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, L. R. 18/2005
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, L. R. 18/2005
5 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 6/2016 con effetto dalla nomina del Gruppo di lavoro tecnico, come disposto da art. 10, c. 1, della medesima L.R.6/2016.
6 Il Gruppo di lavoro tecnico di cui al presente articolo è stato costituito con DPReg. 9/2/2017, n. 032/Pres. (B.U.R. 22/2/2017, n. 8).
7 Parole sostituite al comma 7 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
8 Parole aggiunte al comma 7 da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019