Legge regionale 08 aprile 2005, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.
Art. 2
1. Per le finalitā di cui all'articolo 1 la Regione sostiene, con le modalitā di cui all'articolo 6, comma 1, l'attivitā di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto.
4. Con regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 120, L. R. 30/2007
2 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
3 Il regolamento di attuazione di cui all'art.2, c. 4, č stato emanato con DPReg. 14/12/2017, n. 280/Pres. (B.U.R.27/12/2017, n. 52).