Legge regionale 29 marzo 2005, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 24/07/2006

Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio.
Art. 1
 (Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio)
1. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi di comuni della Regione concorrono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea adottando comportamenti idonei a contenere la spesa.
4. I commi 43, 44, 45 e 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), non si applicano per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
6. All'articolo 57, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, relativo alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze, le parole <<fino al 31 dicembre 2004>> sono sostituite dalle parole <<fino al 31 dicembre 2005>>.
8. Alla legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole <<è presentata al Comune entro il 31 marzo 2005>> sono sostituite dalle parole <<è presentata al Comune entro il 31 ottobre 2005>>;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole <<deve essere presentata entro il 31 marzo 2005>> sono sostituite dalle parole <<deve essere presentata entro il 31 ottobre 2005>>.

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 12/2006
2 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 12/2006
3 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 12/2006