Legge regionale 04 marzo 2005 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

CAPO IV

Misure di semplificazione

Art. 33

(Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto il seguente:

<<11 bis. L'impresa artigiana svolgente attività stagionale in via esclusiva o prevalente, mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende quella svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.>>.

Art. 34

(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi)

1. In attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono subordinati ad una denuncia di inizio attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge:

a) l'esercizio dell'attività di facchinaggio, secondo la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio);

b) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) l'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));

d) l'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione di impianti, secondo la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 558/1999;

e) l'esercizio dell'attività di autoriparazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 558/1999;

f) il trasferimento dell'azienda finalizzato all'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto, secondo la disciplina prevista dall'articolo 30, comma 6;

g) l'esercizio di nuovi panifici, nonché il trasferimento e la trasformazione di panifici esistenti, in luogo della licenza prevista dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione); le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1002/1956 non si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia;

h) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione).

2. Per i procedimenti previsti dal comma 1, lettere g) e h), la Camera di commercio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia di inizio attività, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e, in particolare, l'efficienza degli impianti e la loro rispondenza ai requisiti tecnici e igienico-sanitari ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 1002/1956 e dell'articolo 6 della legge 857/1949 disponendo, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei relativi effetti.

3. In attuazione dell'articolo 20 della legge 241/1990 e dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000, le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività di estetista e di parrucchiere misto si intendono accolte qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni.

4. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'esercizio dell'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinato all'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

5. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 112/1998.>>.

Art. 35

(Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai fini del riscontro del rispetto della regola del ''de minimis'' alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda medesima.>>.

Art. 36

(Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 44 bis

(Interventi urbanistici ed edilizi)

1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:

a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al Comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, della legge regionale 52/1991;

b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale 52/1991.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche.>>.

Art. 37

(Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003 in materia di sicurezza sul lavoro)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), con il termine "autocertificazione" si intende la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale 18/2003 si applicano alle domande di contributo presentate successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi previsti dall'articolo 55 della legge regionale 12/2002.>>.

Art. 38

(Invio telematico delle domande di contributo)

1. Al fine di migliorare le relazioni con le imprese attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, in via sperimentale e in relazione ad una o più tipologie di incentivi, le procedure necessarie a consentire l'invio telematico delle domande per accedere agli incentivi medesimi.

2. Le procedure di cui al comma 1 devono consentire all'impresa di utilizzare la modalità telematica per la compilazione del modulo di domanda e la relativa trasmissione all'ufficio competente nonché di ricevere, in modo automatico, la ricevuta contenente tutti i dati relativi al procedimento contributivo.

Art. 39

(Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000, dopo le parole <<La definizione di>> è inserita la seguente: <<micro,>>.

Art. 40

(Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:

<<Art. 38 bis

(Rinvio dinamico)

1. Per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.>>.

Art. 41

(Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:

<<Art. 41 bis

(Rendicontazione di incentivi a imprese)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;

b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;

c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.

3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.

4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.>>.

Art. 41 bis

(Ottimizzazione degli utilizzi delle giacenze dei fondi di rotazione)

(1)

1. Al fine del miglior utilizzo delle risorse a favore dei settori produttivi, l'Amministrazione regionale provvede, previa richiesta motivata dall'indisponibilità di fondi a fronte di istanze accoglibili per cui sia già stata completata l'istruttoria, ad autorizzare gli organi gestori ad effettuare le necessarie anticipazioni prelevando le disponibilità non utilizzate con riferimento ai Fondi di rotazione di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>). Le anticipazioni così effettuate sono restituite all'originario Fondo entro il terzo esercizio finanziario dalla disposizione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 13, comma 5, L. R. 9/2008