Legge regionale 04 marzo 2005 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

Art. 43

(Funzioni della Regione)

(1)(2)

1. Nelle materie di cui all'articolo 42 la Regione esercita:

a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;

c) le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, tra i canali contributivi di cui all'articolo 42, quelli da attivare e sono fissati i rispettivi termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo.

(3)(4)

2. La Giunta regionale emana direttive per l'applicazione del presente capo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività delle Camere di commercio e la parità e omogeneità di trattamento tra le imprese beneficiarie.

(5)

3.

( ABROGATO )

(6)

4.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011

Articolo sostituito da art. 9, comma 2, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come disposto dai commi 1 e 5 del medesimo art. 9 L.R. 16/2012.

Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 5, L. R. 33/2015

Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 2, lettera a), L. R. 6/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 2, lettera b), L. R. 6/2017

Comma 3 abrogato da art. 1, comma 2, lettera c), L. R. 6/2017

Comma 4 abrogato da art. 1, comma 2, lettera c), L. R. 6/2017