Legge regionale 04 marzo 2005 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

Art. 33

(Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto il seguente:

<<11 bis. L'impresa artigiana svolgente attività stagionale in via esclusiva o prevalente, mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende quella svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.>>.