Legge regionale 04 marzo 2005, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.
CAPO IV
 Misure di semplificazione
Art. 34
1.
L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi)
1. In attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono subordinati ad una denuncia di inizio attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge:
a) l'esercizio dell'attività di facchinaggio, secondo la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio);
c) l'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));
f) il trasferimento dell'azienda finalizzato all'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto, secondo la disciplina prevista dall'articolo 30, comma 6;
3. In attuazione dell'articolo 20 della legge 241/1990 e dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000, le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività di estetista e di parrucchiere misto si intendono accolte qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni.
4. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'esercizio dell'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinato all'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
5. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 112/1998.>>.

Art. 37
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), con il termine "autocertificazione" si intende la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale 18/2003 si applicano alle domande di contributo presentate successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.
Art. 39
 (Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000, dopo le parole <<La definizione di>> è inserita la seguente: <<micro,>>.
Art. 41
 (Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
1.
Dopo l'articolo 41 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:
<<Art. 41 bis
 (Rendicontazione di incentivi a imprese)
1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.>>.