Art. 45
(Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)
1. A titolo di indennitą per l'attivitą di gestione delle funzioni delegate le Camere di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione di cui all'articolo 42, comma 2.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 147, L. R. 2/2006
2 Articolo sostituito da art. 9, comma 2, lettera g), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come disposto dai commi 1 e 5 del medesimo art. 9 L.R. 16/2012.
3 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 9, L. R. 25/2016
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 6/2017
5 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 53, L. R. 31/2017