Legge regionale 04 marzo 2005, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.
Art. 41
 (Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
1.
Dopo l'articolo 41 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:
<<Art. 41 bis
 (Rendicontazione di incentivi a imprese)
1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.>>.