Art. 28
(Semplificazione delle procedure)
2. La
legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivitą produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), si applica ai procedimenti relativi alle imprese insediate nelle zone industriali programmate di cui alla presente legge.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.