Legge regionale 02 febbraio 2005 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 14 e 15, e dagli articoli da 2 a 7, e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1.