Legge regionale 02 febbraio 2005, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).
Art. 3
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere ogni opportuna iniziativa al fine di pervenire alla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, previa intesa con l'Università degli studi di Udine, con il Ministero della salute nonché con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. A tal fine l'Amministrazione regionale può affidare, ove risulti necessario, un incarico di consulenza per l'approfondimento degli aspetti giuridico - amministrativo - legali, per la spesa massima di 15.000 euro.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4360 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale donne operate al seno - Comitato di Gorizia un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio economia sanitaria, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4507 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 27/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Ad avvenuta presentazione della documentazione si provvede all'erogazione del saldo del contributo regionale.>>.
11. Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della legge regionale 27/1995, avuto riguardo al disposto di cui al comma 9, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato <<Arti per la Salute>> un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione del <<Progetto Parkinson>> che, in collaborazione con l'Associazione Italiana Parkinsoniani (A.I.P.) - Sezione di Trieste, intende promuovere interventi finalizzati al benessere delle persone colpite dal morbo di Parkinson.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4582 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4583 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Iotunoivoi Donne Insieme>> di Udine un contributo straordinario di 70.000 euro, per la realizzazione di un progetto che prevede la produzione e la messa in onda di spot televisivi a prevenzione di maltrattamenti ai minori e a promozione di una cultura della solidarietà e delle pari opportunità.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4744 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione <<Bambini e autismo>> - ONLUS, con sede in Pordenone, un contributo straordinario per l'anno 2005 di 250.000 euro per l'attività svolta a favore degli utenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia.
22. Al fine della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 21, la fondazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda, corredata del programma dell'attività istituzionale per l'anno 2005 e del relativo quadro economico di spesa.
24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4594 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'I.P.A. (International Police Association) C.L. Lignano un contributo straordinario, fino a un massimo di 26.000 euro, per la realizzazione della manifestazione <<L'I.P.A. per la vita>>, finalizzata a promuovere la qualità della vita delle persone diversamente abili.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata del programma della manifestazione e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione regionale dei Club degli alcolisti in trattamento (ARCAT) di Udine un contributo annuo, fino a un massimo di 30.000 euro, a sostegno delle spese relative all'organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento dei servitori - insegnanti e famiglie nel sistema ecologico sociale.
29. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 28, l'associazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda corredata del programma dei corsi da effettuare nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4610 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Trattamento Alcoldipendenze (AS.TR.A.) di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4612 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad <<Azzurra - Associazione Malattie Rare>> - ONLUS di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4613 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4614 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Petra - ONLUS un contributo straordinario di 20.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4615 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Dimagrire Insieme (ANDI), con sede in Pordenone, e alla Sezione regionale dell'ANDOSITALIA, con sede in Trieste, un contributo straordinario di 20.000 euro per ciascuna associazione, a sostegno delle spese relative all'organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento degli operatori volontari e delle famiglie, nonché per pubblicazioni di tipo periodico.
44. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 43 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredate del programma di attività da realizzare e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4616 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione <<Ospizio Marino di Grado>> - ONLUS un contributo straordinario di 40.000 euro al fine di consentire l'attivazione presso l'Istituto di Riabilitazione <<G. Barellai>> di Grado di interventi di psicomotricità dell'età evolutiva e nella terapia integrata in casi di ictus e morbo di Parkinson.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4617 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Casa del Volontariato e dell'Auto Mutuo Aiuto>> di Pordenone un contributo straordinario di 25.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
51. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4618 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Sweet Heart - Dolce Cuore>> di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<I Petali>> - ONLUS di Sacile un contributo una tantum di 20.000 euro per le finalità proprie dell'associazione.
56. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 55 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4622 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
61. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4660 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2005, 200.000 euro per l'anno 2006 e 250.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4677 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Auxilia di Trieste un contributo straordinario di 5.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Alice - Associazione per la lotta all'ictus cerebrale, con sede in Udine, un contributo straordinario di 15.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
69. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 68 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
71. Per consentire l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture residenziali destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti gestite da soggetti pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari finalizzati ad abbattere i maggiori oneri gestionali che gli enti gestori hanno sostenuto o devono sostenere per il trasferimento degli ospiti in altre idonee strutture fino al completamento dei lavori di ristrutturazione.
72. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 71, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa atta a descrivere e individuare gli oneri sostenuti o da sostenere. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4755 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
74.
Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<8. Il servizio integrativo di cui al comma 7 può essere attivato a favore dei medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26/1996, con priorità per i soggetti privi di qualsiasi rete di riferimento personale e secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.>>.

75. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 19/2004, avuto riguardo al disposto di cui al comma 74, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4758 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Rinascita di Tolmezzo un contributo straordinario per la copertura dei costi inerenti all'attività istituzionale, in particolare per la riabilitazione dei malati psichici gravi e gravissimi.
81. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4792 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. Il servizio di cui al comma 82 è affidato con procedura a evidenza pubblica.
84. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2005 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4793 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato <<Laluna>> un contributo straordinario di 100.000 euro per far fronte alle spese sostenute per il completamento della Comunità Alloggio per disabili <<Cjasaluna Paola Fabris>> di S. Giovanni di Casarsa, in comune di Casarsa della Delizia.
87. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4619 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
89. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 88, l'associazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 marzo 2005, apposita domanda, corredata del progetto preliminare dell'intervento che si intende realizzare.
90. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzato il limite di impegno decennale di 50.000 euro, a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4623 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
93. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4661 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione - Centro di Accoglienza <<Ernesto Balducci>> - ONLUS di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario di 210.000 euro per l'anno 2005, per la realizzazione di un centro polifunzionale destinato all'accoglimento e all'integrazione sociale dei cittadini extracomunitari.
97. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale S. Mauro di Maniago, operante per l'inserimento lavorativo di soggetti disabili, un contributo di 25.000 euro a sostegno dell'intervento di ampliamento e adeguamento del proprio laboratorio.
100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4812 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 101 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di assunzione del mutuo e del progetto preliminare dei lavori da eseguire. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
103. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzato il limite di impegno decennale di 45.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 135.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4837 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
107. Per le finalità previste dal comma 104 è autorizzato il limite di impegno decennale di 120.000 euro a decorrere dall'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4840 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
111. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4844 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2019 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste un contributo straordinario pluriennale di 80.000 euro per dieci anni, a parziale sollievo degli oneri per interessi derivanti dal mutuo che l'ente assumerà per finanziare la realizzazione del progetto dei lavori di adeguamento funzionale e alle normative vigenti del centro di assistenza ed educazione giovanile.
118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 117 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di assunzione del mutuo e del progetto preliminare dei lavori da eseguire. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzato il limite di impegno decennale di 80.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 160.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4876 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
121. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
122. Le Aziende per i servizi sanitari della regione possono trasferire, anche a titolo non oneroso, ai Comuni originariamente proprietari che ne facciano richiesta, su conforme autorizzazione della Giunta regionale e previa riclassificazione da beni indisponibili in beni disponibili, come previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli immobili non strategici rispetto alle finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Gli immobili eventualmente trasferiti devono mantenere la destinazione pubblica per almeno un quinquennio.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 <<Alto Friuli>> l'immobile sito a Tolmezzo, via Giovanni XXIII, n. 1, da destinare ai propri fini istituzionali.
124. Nell'ambito dei rapporti tra il Servizio sanitario regionale e gli erogatori privati di prestazioni specialistiche ambulatoriali, temporaneamente accreditati, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a introdurre percorsi di programmazione pluriennale e di modifiche tariffarie al fine di migliorare le risposte del sistema al problema delle liste di attesa.
125. Nelle more della definizione della rete di strutture per anziani accreditate per diversi livelli di intensità, delle modalità di accesso dell'utenza a tali strutture, nonché dei criteri di qualificazione degli oneri sanitari e di rilievo sociosanitario da porre a carico dei diversi soggetti istituzionali e dell'utenza, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), punti 2) e 3), della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), le rette in vigore alla data dell'1 gennaio possono essere aggiornate nel corso dell'anno solare solo a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi delle stesse rette e comunque previa autorizzazione della competente direzione regionale.
126. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani prevista dalla legge regionale 10/1998, le Aziende per i servizi sanitari possono stipulare convenzioni con le strutture residenziali per anziani non autosufficienti operanti sul territorio regionale, limitatamente all'anno 2005, al fine di garantire, nelle forme ritenute più opportune, la tutela sanitaria degli ospiti accolti, indipendentemente dal rimborso di altri eventuali oneri connessi alle prestazioni sanitarie sostenuti dalle strutture medesime.
129. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 101 da art. 3, comma 15, L. R. 15/2005
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 21, L. R. 15/2005
3 Integrata la disciplina del comma 99 da art. 5, comma 28, L. R. 2/2006
4 Comma 108 sostituito da art. 5, comma 32, L. R. 2/2006
5 Integrata la disciplina del comma 126 da art. 5, comma 47, L. R. 2/2006
6 Comma 112 sostituito da art. 5, comma 48, L. R. 2/2006
7 Parole sostituite al comma 113 da art. 5, comma 49, L. R. 2/2006
8 Comma 114 sostituito da art. 5, comma 50, L. R. 2/2006
9 Parole sostituite al comma 15 da art. 5, comma 53, L. R. 2/2006
10 Comma 120 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
11 Integrata la disciplina del comma 104 da art. 3, comma 19, L. R. 12/2006
12 Integrata la disciplina del comma 112 da art. 3, comma 21, L. R. 12/2006
13 Parole soppresse al comma 82 da art. 20, comma 1, L. R. 19/2006
14 Parole aggiunte al comma 113 da art. 20, comma 2, L. R. 19/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
15 Parole aggiunte al comma 104 da art. 3, comma 34, L. R. 22/2007
16 Parole aggiunte al comma 113 da art. 3, comma 36, L. R. 22/2007
17 Comma 112 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
18 Comma 113 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
19 Comma 114 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
20 Comma 115 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
21 Comma 116 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
22 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 11, comma 7, L. R. 12/2009
23 Integrata la disciplina del comma 77 da art. 11, comma 34, L. R. 12/2009
24 Integrata la disciplina del comma 104 da art. 11, comma 43, L. R. 12/2009
25 Comma 122 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 24/2009
26 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 31, L. R. 24/2009
27 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 31, L. R. 24/2009
28 Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
29 Vedi la disciplina transitoria del comma 82, stabilita da art. 54, comma 1, L. R. 7/2010
30 Parole soppresse al comma 82 da art. 9, comma 4, L. R. 12/2010
31 Parole sostituite al comma 15 da art. 9, comma 28, L. R. 11/2011
32 Parole aggiunte al comma 37 da art. 7, comma 16, L. R. 18/2011
33 Integrata la disciplina del comma 88 da art. 9, comma 173, L. R. 27/2012
34 Comma 58 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 23/2013
35 Comma 59 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 23/2013
36 Comma 60 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 23/2013
37 Comma 91 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 27/2014
38 Comma 92 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 27/2014
39 Vedi la disciplina transitoria del comma 91, stabilita da art. 9, comma 7, L. R. 27/2014
40 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 53, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41 Comma 62 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
42 Comma 63 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
43 Comma 76 abrogato da art. 8, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
44 Comma 77 abrogato da art. 8, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
45 Comma 78 abrogato da art. 8, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.