Legge regionale 02 febbraio 2005, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).
Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento saranno determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Le assegnazioni, relative alle compartecipazioni previste dal comma 1, sono attribuite agli enti locali sulla base di indicatori socio-demogafici e di parametri di fiscalità legata al territorio stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Assemblea delle Autonomie locali. La competente Commissione consiliare esprime parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale.
4. Per l'anno 2005 le quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali per il finanziamento dei bilanci sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 388.657.106,22 euro, incrementate di una assegnazione straordinaria di 19.701.570,78 euro.
5. Per l'anno 2005 le assegnazioni, determinate ai sensi del comma 4 in 408.358.677 euro, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 7 e dai commi da 10 a 15.
6. Le assegnazioni sono attribuite alle Province:
c) per 1.139.250 euro, quale trasferimento per le spese che le stesse sostengono per la gestione dei beni messi a loro disposizione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, delle legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002); i criteri e le modalità di attribuzione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale;
7. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
c) per 3.500.000 euro a favore dei Comuni la cui popolazione sia inferiore o pari a tremila abitanti che si trovino nella condizione di cui al comma 8 e la cui domanda di assegnazione pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il 31 maggio 2005; il riparto è disposto sulla base dell'estensione territoriale di ciascun Comune ammesso al beneficio;
d) per 3.076.003 euro a favore dei Comuni la cui popolazione sia superiore a tremila abitanti, che si trovino nella condizione di cui al comma 8 e la cui domanda di assegnazione pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il 31 maggio 2005; il riparto è disposto sulla base dell'estensione territoriale di ciascun Comune ammesso al beneficio;
e) per 4 milioni di euro a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali, da ripartirsi in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti nel 2004; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale;
h) per 96.000 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti a parziale copertura degli oneri sostenuti o da sostenere relativamente alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita; i criteri e le modalità di assegnazione del fondo saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale.
9. Il riparto del fondo di cui al comma 7, lettera e), è disposto a favore di ciascun Comune la cui domanda di assegnazione pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il termine del 30 aprile 2005; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi ad oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi e i beni relativi al trasporto pubblico locale.
10. Fino all'approvazione della disciplina organica sull'incentivazione delle forme associative, l'Amministrazione regionale finanzia, per l'anno 2005, le unioni di Comuni, esistenti al 31 luglio 2004 e operanti al 31 marzo 2005, con un'assegnazione di 500.000 euro da ripartirsi con criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale; l'assegnazione sarà liquidata solo dopo aver verificato lo svolgimento effettivo in forma congiunta delle funzioni esercitate dalle unioni. I Comuni a favore dei quali è disposta l'assegnazione di cui al presente comma non possono beneficiare dell'assegnazione di cui alle lettere c) e d) del comma 7.
11. Al Comune di Cividale del Friuli è assegnato un fondo di 127.800 euro, a titolo di concorso, per l'anno 2005, negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale per il personale in ruolo dell'Istituzione Casa per Anziani non comunicato negli anni 1999 e 2002.
15. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 11 milioni di euro a titolo di definitivo concorso negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nel 2005, derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
16. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 8 milioni di euro a titolo di concorso definitivo negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nell'anno 2005, derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
17. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 4 milioni di euro a titolo di concorso definitivo negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nell'anno 2005, derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
18. Le assegnazioni previste dal comma 6, lettera a), comma 7, lettera a), comma 13, lettera a), e comma 14, lettera a), sono erogate in due rate per i Comuni con popolazione inferiore o pari a quindicimila abitanti, per le Comunità montane e per la Comunità collinare del Friuli, e in quattro rate per i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e per le Province; la prima rata deve essere erogata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e la seconda rata entro un mese dalla data d'approvazione della legge regionale d'assestamento di bilancio per il 2005, la terza e la quarta entro il mese di novembre.
19. Le assegnazioni previste dal comma 6, lettere b), d) ed e), comma 7, lettere b), c), d), e), f), e g), dal comma 11 e dal comma 12, dal comma 13, lettera b), e dal comma 14, lettera b), sono erogate in unica rata entro il mese di agosto 2005.
20. L'erogazione delle assegnazioni sarà comunque disposta compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e di crescita.
21. Le assegnazioni previste dai commi precedenti non sono soggette a vincoli né a rendicontazione.
22. In sede di assestamento del bilancio regionale per l'anno 2005 la distribuzione di nuovi fondi, derivanti dal conguaglio positivo di cui al comma 2, è disposta sulla base dei criteri previsti dal comma 3, che sono tenuti in considerazione anche ai fini delle successive assegnazioni connesse al trasferimento delle funzioni alle autonomie locali.
23. Per le finalità previste dal comma 6, lettere a) e d), dal comma 7, con l'esclusione della lettera f), dai commi 10, 11 e 12, dal comma 13, lettera a), e dal comma 14, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 380.725.719 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Per le finalità di cui al comma 6, lettera c), è autorizzata la spesa di 1.139.250 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. Gli oneri derivanti dal comma 6, lettere b) ed e), dal comma 7, lettera f), dal comma 13, lettera b), e dal comma 14, lettera b), continuano a far carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, per 15.493.708 euro con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Per le finalità connesse al concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego è autorizzata la spesa di 15.493.708 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. Per le finalità connesse al definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, è autorizzata la spesa complessiva di 24 milioni di euro, suddivisa in ragione di 8 milioni di euro per l'anno 2006 e di 16 milioni di euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione di 465.000 euro per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
32. Per le finalità i cui al comma 31 è autorizzata la spesa di 465.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la quota del fondo da destinare agli interventi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 33, nonché sono definite le priorità, i criteri e le modalità di assegnazione relativi agli interventi di cui alla lettera b) del comma 33 medesimo.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Per le finalità di cui al comma 36 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1609 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) sezione del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 50.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.
40. Per le finalità di cui al comma 39 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1692 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione all'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) sezione del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 20.000 euro per il sostegno dell'attività istituzionale.
42. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1651 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione al Consorzio acquedotto del Cornappo un contributo di 45.000 euro a sollievo degli oneri sostenuti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge per perizie, stime e consulenze propedeutiche alla fusione o conferimento in altre aziende del settore.
45. Per le finalità di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1693 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire, per l'anno 2005, un'assegnazione straordinaria a favore del Comune di Monfalcone di 50.000 euro per la realizzazione di interventi di integrazione degli immigrati e per la sicurezza.
47. Per le finalità di cui al comma 46 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1647 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1648 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire, per l'anno 2005, un'assegnazione straordinaria di 40.000 euro a favore del Comune di Ronchi dei Legionari per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico dei bambini e degli alunni della scuola statale materna ed elementare con lingua d'insegnamento sloveno di Vermegliano.
51. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione al Comune di Tavagnacco, individuato come capofila, un contributo per interventi di riqualificazione ambientale dell'ambito nord del Parco del Cormor.
53. Per le finalità del comma 52, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1605 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Comunità montana della Carnia al fine di attivare il progetto <<Carnia archeologia>> da attuare mediante campagne di scavi e conseguenti interventi di conservazione, tutela e restauro dei beni archeologici con priorità alle iniziative già avviate dai Comuni inclusi nel territorio della Comunità.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con enti e associazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale), per favorire l'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la polizia municipale della regione Friuli Venezia Giulia. Per l'attuazione delle convenzioni l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino a 30.000 euro. I criteri e le modalità d'attribuzione dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).
57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli enti territoriali, l'Amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il 31 marzo 2005, individua gli enti locali tenuti al rispetto del patto medesimo, determina i criteri e le modalità per il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce altresì, laddove non diversamente disposto, le modalità per l'erogazione dei trasferimenti agli enti locali.
59. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e con la Direzione centrale programmazione e controllo, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 58.
61. Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), come modificato dall'articolo 17, comma 11, della legge regionale 17/2004, le parole <<31 dicembre 2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2005>>.
63. In via di interpretazione autentica la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 17 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), si applica per le graduatorie relative alle procedure concorsuali attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge citata.
64. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 56 da art. 2, comma 25, L. R. 15/2005
2 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 7 da art. 10, comma 9, L. R. 24/2009
3 Comma 38 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
4 Parole sostituite al comma 48 da art. 3, comma 69, L. R. 1/2007
5 Integrata la disciplina del comma 36 da art. 2, comma 30, L. R. 22/2007
6 Integrata la disciplina del comma 36 da art. 4, comma 7, L. R. 17/2008
7 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 7 da art. 11, comma 7, L. R. 17/2008
8 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 7 da art. 11, comma 8, L. R. 17/2008
9 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 7 da art. 10, comma 8, L. R. 24/2009
10 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 7 da art. 10, comma 7, L. R. 22/2010
11 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 7 da art. 10, comma 8, L. R. 22/2010