Art. 11
(Fondo regionale per la repressione degli abusi edilizi e per la riqualificazione urbanistica)
1. È istituito il fondo per la repressione degli abusi edilizi e per la riqualificazione urbanistica, nel quale confluiscono le somme derivanti dall'incremento della misura dell'oblazione di cui all'articolo 7. Le risorse del fondo vengono devolute ai Comuni che ne fanno richiesta per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza.
Art. 12
(Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 11 sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.5.809, denominata <<Acquisizioni derivanti da oblazioni>> di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla Rubrica n. 350 - Servizio affari generali, amministrativi e consulenza, con riferimento al capitolo 1016 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al titolo III - categoria 3.5 - con la denominazione <<Acquisizione di somme derivanti dall'incremento della misura dell'oblazione di cui all'
articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.1291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio affari generali, amministrativi e consulenza - il capitolo 2070 (2.1.232.3.12.32) con la denominazione <<Devoluzioni ai Comuni per far fronte alle spese relative alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi nel territorio di competenza>>.