Art. 7
(Misura dell'oblazione e degli oneri concessori)
1. La misura dell'oblazione determinata dalla tabella C allegata al
decreto legge 269/2003 è incrementata del 10 per cento per le finalità previste dall'articolo 32, comma 33, dello stesso decreto legge ed è versata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del 100 per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente e comunque nella misura minima di cinquecento euro. Alle domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi degli articoli 94 e 95 della
legge regionale 52/1991 gli oneri concessori sono applicati nella misura fissa di 500 euro.
3. La misura dell'anticipazione dell'oblazione e degli oneri concessori, calcolati ai sensi dei commi 1 e 2, nonché le relative modalità e scadenze di versamento sono stabilite secondo quanto previsto dall'
articolo 32, comma 38, del decreto legge 269/2003.
4. Per le domande di sanatoria presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge le somme corrispondenti alla differenza tra le quote eventualmente già versate e la misura dell'anticipazione a titolo di oblazione e per oneri concessori sono versate con le modalità e le scadenze di cui al comma 3.