Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2007

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.
Art. 4
 (Accesso al condono edilizio)
1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 3, in presenza di una delle seguenti condizioni possono formare oggetto di sanatoria esclusivamente le opere abusive:
a) consistenti in pertinenze come definite dall'articolo 2, comma 2, lettera e), o in ampliamenti dell'edificio o del manufatto, in entrambi i casi fino a un massimo di 100 metri cubi per singola unità immobiliare, anche se non conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti; qualora l'edificio o il manufatto sia situato all'interno della zona omogenea A il precitato limite è ridotto della metà;
b) consistenti in interventi di ristrutturazione edilizia, senza modifica della sagoma e del volume esterno dell'edificio, anche se non conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, solo nel caso in cui non abbiano comportato la creazione di nuove unità immobiliari o l'aumento del numero delle stesse;
c) consistenti in interventi non aventi rilevanza urbanistica, come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), anche se non conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, solo nel caso in cui non abbiano comportano la creazione o l'aumento del numero delle unità immobiliari;
d) consistenti in manufatti o edifici a destinazione produttiva in ampliamento o a servizio di una costruzione originaria adibita ad attività produttiva nelle zone omogenee D ed E, nonché in zone classificate dallo strumento urbanistico comunale come aree nelle quali è transitoriamente consentita l'attività tipica delle zone omogenee D e per essa lo strumento urbanistico comunale prevede la delocalizzazione con contestuale nuova destinazione d'uso dell'area, a condizione che non superino in superficie il 10 per cento della costruzione originaria stessa.

2. Possono formare altresì oggetto di sanatoria le opere abusive conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con gli strumenti adottati, comunque nei limiti volumetrici fissati dal decreto legge 269/2003, alla data di presentazione della domanda di sanatoria, ad eccezione delle opere abusive realizzate nelle aree individuate nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 e dopo il termine di cui alla lettera g) del medesimo comma 1 dell'articolo 3.