Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2007

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.
Art. 2
 (Definizioni)
2. Ai fini della presente legge s'intende per:
a) <<condono edilizio>> o <<sanatoria>>: è la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti dalla realizzazione di abusi edilizi, introdotta dall'articolo 32 del decreto legge 269/2003;
b) <<opere abusive>>: sono le opere edilizie realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi, ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto agli stessi, alle quali trova applicazione la sanatoria di cui alla lettera a);
c) <<nuovi edifici o nuovi manufatti>>: sono gli interventi di rilevanza urbanistica di cui agli articoli 62, 64 e 66 della legge regionale 52/1991, escluse le pertinenze;
d) <<interventi non aventi rilevanza urbanistica>>: sono gli interventi di rilevanza edilizia indicati nell'articolo 67 della legge regionale 52/1991 e i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'articolo 73 della medesima legge regionale 52/1991;
e) <<pertinenza>>: è l'edificio o il manufatto di cui all'articolo 817 del codice civile;
f) <<volumetria>> o <<superficie>>: sono la volumetria o la superficie come definite negli strumenti urbanistici comunali e nei regolamenti edilizi;
g) <<costruzione originaria>>: è la costruzione autorizzata al momento di entrata in vigore della presente legge.