Legge regionale 25 ottobre 2004 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art. 6

(Interventi contributivi in materia di sicurezza stradale)

1. Gli interventi finanziari in materia di sicurezza stradale possono assumere la forma dell'iniziativa diretta della Regione ovvero della contribuzione a terzi. La ripartizione delle risorse da destinare agli interventi diretti e a quelli contributivi avviene con apposita deliberazione della Giunta regionale.

2. Tutti gli interventi di cui al comma 1 debbono essere previsti o comunque coerenti con il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2. Gli interventi contributivi possono essere assegnati a favore di Province, Comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale.

3. I criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui alla presente legge sono definiti con apposito regolamento.